TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE

A seguito dell’accordo nazionale tra l’AN.I.E.M. (Associazione Nazionale Piccole e Medie Industrie del Settore Edile) e la F.LC. (Federazione Lavoratori delle Costruzioni), le corrispondenti rappresentanze territoriali aderenti, Associazione Costruttori Edili e Complementari e la F.L.C. regionali, costituiscono la “EDILCASSA regione Molise i cui scopi e compiti risultano fissati nel presente Statuto elaborato di comune accordo tra l’A.N.E.M. e la F.L.C.

ART. 2 SEDE-FUNZIONI

La EDELCASSA ha la sua sede in Campobasso ed eventuali uffici periferici nella Regione Molise.

La EDILCASSA adempie alle proprie funzioni a favore dei lavoratori, compresi gli apprendisti, dipendenti dalle imprese edili e complementari della piccola e media industria, aventi sede o cantieri nella Regione Molise. I lavoratori dovranno trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 7.

ART. 3 RAPPRESENTANZA LEGALE E DOMICILIO

La rappresentanza legale della EDILCASSA spetta al Presidente del Consiglio d’Amministrazione.

Tutti i lavoratori iscritti, per quanto riguarda le prestazioni e le assistenze della EDILCASSA, eleggono il proprio domicilio legale presso la Sede.

ART. 4 REGOLAMENTO

Il Consiglio d’Amministrazione ha il potere di emanare norme regolamentari, di modificare od abrogare quelle esistenti, pur rimanendo nell’ambito dell’ordinaria amministrazione.

ART. 5 SCOPI E COMPITI

La EDILCASSA ha i seguenti scopi e compiti:

  1. amministrare le somme, accantonate da parte delle imprese, previste dalle norme contrattuali nazionali e territoriali;
  2. svolgere con l’approvazione delle competenti Associazioni Territoriali ogni altra forma di assicurazione sociale e di assistenza a favore dei lavoratori iscritti. mediante la realizzazione di iniziative di carattere economico, morale, culturale.

ART. 6 ISCRIZIONE DELLE AZIENDE

Le aziende per iscriversi alle EDILCASSA, sono tenute a sottoscrivere l’atto di adesione in apposito modulo fornito dalla EDILCASSA stessa.

Le aziende che possono iscriversi alla EDILCASSA, agli effetti dell’art. 5, sono quelle indicate dall’art. 2 del presente Statuto.

ART. 7 ISCRITTI ASSISTITI

Sono iscritti alla EDILCASSA, agli effetti delle disposizioni dell’art. 5, tutti i lavoratori alle dipendenze di imprese che svolgono le loro attività nella Regione MOLISE indicate dall’art. 2 del presente Statuto che abbiano assolto all’adempimento previsto dall’art. 6.

Sono assistiti dalla EDILCASSA, agli effetti dell’art. 5. i lavoratori le cui imprese abbiano provveduto agli adempimenti ed ai presupposti stabiliti dal Regolamento della EDILCASSA.

Il rapporto di iscrizione cessa per i seguenti motivi:

  1. cessazione dell’attività lavorativa dell’iscritto per invalidità o vecchiaia;
  2. emigrazione all’estero dell’iscritto;
  3. morte dell’iscritto;
  4. passaggio dell’iscritto alle dipendenze di una impresa non iscritta all’EDILCASSA.
    In tale ultimo caso, se i’impresa versa i contributi in un ente mutualistico costituito da altre Associazioni, dovrà crearsi un collegamento tra questo e la EDILCASSA, atto a garantire al lavoratore le stesse prestazioni dì cui avrebbe usufruito restando scritto alla EDILCASSA.

In ogni caso l’EDILCASSA, per la parte di sue competenza, provvederà a soddisfare Il lavoratore di ogni diritto e spettanza salvo a rivalersi nei confronti dell’altro ente mutualistico.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 8 FONDO DA ACCANTONARE

Le somme dovute dalle imprese ai lavoratori e da accantonare presso la EDILCASSA, sono stabilite dai C.C.N.L. AN.I.E.M. – F.L,C.

Le modalità dì versamento delle somme di cui sopra sono fissate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 9 CONTRIBUTI

I contributi dovuti dalle imprese e dai lavoratori iscritti sono quelli stabiliti dal Regolamento previsto dall’art. 4, concordati dalle Associazioni firmatarie.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità dei versamenti dei contributi sentite le Associazioni predette.
Le imprese sono responsabili dell’esatto versamento delle quote di contributo a loro carico e di quelle trattenute sul salario corrisposto al lavoratore.

Nei confronti delle imprese inadempienti potranno essere presi dei provvedimenti. A tale scopo la EDILCASSA si servirà dei proprio servizio ispettivo e del proprio servizio legale.

ART. 10 GESTIONE ED ASSISTENZA

La gestione dei fondi accantonati, nonché la erogazione delle ulteriori prestazioni ed assistenze di cui all’art. 5, sono effettuate in base alle condizioni da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione anno per anno! nei limiti delle disponibilità di esercizio, ferma restando a norma che possono usufruire dell’assistenza i lavoratori che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 7

TITOLO III ORGANI AMMINISTRATIVI E D’CONTROLLO

ART. 11 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La EDILCASSA è retta da un Consiglio di Amministrazione costituito da 12 componenti designati:

  1. metà dall’Associazione Costruttori Edili e Complementari aderente all`A.N.I.E. M.;
  2. metà dalla F.LC. della Regione Molise.

La carica di Presidente è ricoperta, alternativamente, da un componente del Consiglio designato dall’A.C,E.M. e successivamente da un componente del Consiglio della F.L.C; mentre quella di Vice Presidente da un componente del consiglio designato dalla F.L.C. e successivamente da un componente del Consiglio designato dall’A.C.E.M.

ART. 12 DURATA CARICHE CDA

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica un triennio e possono essere confermati. E però data facoltà alle Associazioni designati di provvedere alla loro sostituzione anche prima del triennio.

I componenti del Consiglio, nominati in sostituzione dl quelli cessati, restano in carica sino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.

ART. 13 GRATUITA’ DELLE CARICHE CDA

Tutte le cariche sono gratuite.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione potrà essere corrisposta una somma a titolo di rimborso spese: tale somma sarà stabilita di anno in anno dai Consiglio di Amministrazione.

ART. 14 ATTRIBUZIONI DEL CDA

Il Consiglio di Amministrazione provvede all’amministrazione ed alla gestione dell’EDILCASSA compiendo gli atti necessari allo scopo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

  1. deliberare ed approvare i regolamenti interni dell’EDILCASSA;
  2. provvedere alla compilazione dei bilanci consuntivi e preventivi della EDI LCASSA;
  3. vigilare sul funzionamento di tutti servizi dell’EDILCASSA, sia tecnici che amministrativi, ed in particolar modo su quelli riguardanti la riscossione dei contributi:
  4. curare e provvedere all’impiego dei fondi della EDILCASSA a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;
  5. provvedere alla formazione ed alla amministrazione dei fondi di riserva;
  6. curare la propaganda a mezzo pubblicazioni;
  7. curare la raccolta dei dati statistici, a loro illustrazione e pubblicazione;
  8. acquistare, vendere e costruire immobili, accordare pegni e ipoteche legali e consentire iscrizioni, partecipazioni, cancellazioni dì ogni sorta nei pubblici registri ipotecari e censuari;
  9. assumere e licenziare il personale dell’EDILCASSA e fissarne il trattamento economico.

ART. 15 CONVOCAZIONI CDA

Il Consiglio di Amministrazione sì riunisce in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno sei membri del Consiglio o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione, è fatta mediante raccomandata da spedire almeno cinque giorni prima dalla data fissata per la riunione.

In caso di urgenza il termine potrà essere di 24 ore e la convocazione effettuata a mezzo telegramma.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e dell’ordine del giorno ed essere indirizzati presso il recapito indicato dagli interessati.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i Sindaci con voto consultivo.

Il Direttore dell’EDILCASSA assiste alle riunioni con voto consultivo e ne è il Segretario.

ART. 16 ADUNANZE E DELIBERAZIONI

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ART. 17 PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica un triennio, salvo la facoltà di sostituzione di cui all’art. 12.

ART. 18 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta la EDILCASSA di fronte ai terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente della EDILCASSA:

  1. sovraintendere, di concerto col Vice Presidente alla applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria a straordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiederne le adunanze;
  2. dare esecuzione, di concerto con li Vice Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  3. risolvere, di concerto con il Vice Presidente, gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti in ordine alle vertenze amministrative e disciplinari che sorgono tra essi e la EDÌLCASSA;
  4. promuovere, di concerto con il Vice Presidente, i provvedimenti amministrativi e giudiziari occorrenti per il buon funzionamento della EDILCASSA.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente potrà delegare al Vice Presidente, di volta in volta, tutte o parte delle sue funzioni.

ART. 19 VICEPRESIDENTE

Il Vice Presidente dura in carica un triennio, salvo la facoltà di sostituzione di cui all’art. 12.

ART. 20 ATTRIBUZIONI DEL VICEPRESIDENTE

  1. concertare con il Presidente l’esecuzione delle deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
  2. concertare con il Presidente la risoluzione degli eventuali ricorsi degli iscritti;
  3. concertare col Presidente la opportunità di promuovere procedimenti giudiziari e di resistere ai giudizi promossi contro la EDILCASSA.

In caso di assenza odi impedimento, il Vice Presidente, potrà delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione tutte o parte delle sue funzioni.

ART. 21 COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi designati rispettivamente:

  • uno, che assumerà a funzione di Presidente, prescelto di comune accordo tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
  • uno dall’A.C.E.M. aderente all’A.N.l.E.M.;
  • uno dalla F.L.C. della Regione Molise.

Le Associazioni predette designeranno inoltre un sindaco supplente ciascuna, destinati a sostituire i sindaci effettivi eventualmente assenti per causa di forza maggiore.

ART. 22 DURATA CHARICHE CDS

Il Collegio dei Sindaci dura in carica un biennio ed i Sindaci possono essere riconfermati una sola volta.

ART. 23 COMPENSI CDS

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del Bilancio.

ART. 24 ATTRIBUZIONI CDS

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403 – 2404 – 2407 del Codice Civile e sono obbligati a riferire al Collegio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate.

Il Collegio dei Sindaci effettua il controllo dei bilanci consuntivi ed il controllo di corrispondenza dei Registri contabili.

Si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi.

TITOLO IV PERSONALE DIPENDENTE DELLA EDILCASSA – PATRIMONIO SOCIALE – BILANCI

ART. 25 DIRETTORE

Gli Uffici della EDILCASSA sono retti da tiri Direttore prescelto dal consiglio di amministrazione.

Le attribuzioni del Direttore sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa il trattamento economico e normativo.

Il Direttore è capo del personale.

Il Direttore è di diritto Segretario con voto consultivo, in tutta le riunioni degli organi e delle eventuali commissioni dell’EDILCASSA.

ART. 26 PERSONALE DELL’EDILCASSA

L’assunzione del personale è fatta dal Consiglio di Amministrazione, udito il parere del Direttore,

ART. 27 PATRIMONIO

Il Patrimonio dell’EDILCASSA è costituito:

  1. dai beni immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro, titolo vengano in proprietà dell’EDILCASSA:
  2. dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, siano destinate a rientrare nei patrimonio della EDILCASSA,

I capitali amministrati dall’EDILCASSA, possono essere impiegati in titoli di Stato o in beni immobili per uso dell’EDILCASSA.

ART. 28 ENTRATE

Costituiscono entrate dell’EDILCASSA:

  1. i contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro sia da parte dei lavoratori;
  2. gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
  3. le somme che, per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengono in possesso dell’EDILCASSA.

ART. 29 PRELEVAMENTI E SPESE

Per le spese di impianto e di gestione la EDILCASSA potrà valersi delle entrate di cui all’articolo precedente.

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione a qualsiasi titolo sia ordinario che straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione vistata dal Direttore e firmata dal Presidente o dai Vice Presidente.

Qualsiasi prelievo o pagamento per qualsivoglia titolo o causale deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e dei Vice Presidente o di chi li sostituisce.

ART. 30 ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI

Il primo esercizio dell’EDILCASSA ha inizio il l° gennaio e termina il 30 settembre.

Successivamente andrà dai 1° ottobre al 30 settembre dì ogni anno.Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del Bilancio Consuntivo.Detto Bilancio Consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Conseguentemente asso deve essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui deve essere sottoposto all’approvazione. Entro la fine di giugno di ogni anno deve essere compilato ed approvato il Bilancio Preventivo. Il Bilancio Consuntivo deve rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogamente quello preventivo deve contenere una sufficiente e esatta previsione delle entrate e delle spese dell’esercizio finanziario a cui sì riferiscono.

I Bilanci Consuntivi – situazione patrimoniale e conto economico – accompagnati dalla relazione del Presidente della EDILCASSA e dalla relazione del Collegio sindacale e corredati in ogni caso dei dati analitici che la Organizzazioni nazionali contraenti si riservano di specificare di comune accordo, debbono essere trasmessi, entro trenta giorni dalla loro approvazione, alle Associazioni territoriali dei datori dl lavoro e dei lavoratori, alle quali compete la nomina dei componenti della EDILCASSA.

Entro i successivi trenta giorni, le Associazioni territoriali si incontreranno per esprimere le loro valutazioni, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.

Il verbale deve essere trasmesso, entra dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente. al Presidente della EDILCASSA, il quale ne darà lettura al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione dello stesso.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE

ART. 31 LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione della EDILCASSA può essere sempre disposta dietro conforme deliberazione dell’A.N.l.E.M. e della F.L.C., sentito il parere del Consiglio di Amministrazione della EDILCASSA.

Dovrà operarsi le messa in liquidazione qualora la EDILCASSA cessi da ogni attività per disposizioni di legge.
In entrambi le ipotesi, le Associazioni predette, provvederanno alla nomina di più liquidatori, determinando ì compiti degli stessi e ratificando l’operato.

Il patrimonio netto risultante dal conti di chiusura della liquidazione, dovrà essere devoluto alle istituzioni ed opere di assistenza e beneficienza a favore della Categoria Edile, che saranno indicate su conforme parere delle Associazioni suddette.

In caso di disaccordo, tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Tribunale di Campobasso tenendo presente i suddetti Scopi e sentito il parere dell’A.N.I.E.M, e della F.L.C.

ART. 32 MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere adottate solo a seguito di accordi tra le Associazioni Nazionali firmatarie A.N.I.E.M. e F.L.C.

ART. 33 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dai presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge.
Registrato a Campobasso il 1-12-1978 al n. 4117.